Ddl “carne coltivata”: contenuti e sanzioni

Il disegno di legge sul cibo sintetico, promosso dai ministeri dell’Agricoltura e della Salute, sancisce – in via precauzionale – il divieto di produzione, utilizzo, immissione sul mercato ed importazione di alimenti e mangimi sintetici e prevede sanzioni amministrative e interdittive, quali la chiusura degli stabilimenti, in caso di violazione. Sono oltre tremila i comuni italiani che hanno sostenuto la petizione contro il cibo sintetico aderendo all’iniziativa legislativa, supportata da alcune delle maggiori organizzazioni di categoria, in primis Fiesa Confesercenti.

Che cosa si intende per cibo sintetico?

Per cibo sintetico si intendono alimenti, bevande e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Il provvedimento normativo (composto di 6 articoli) prevede un generale divieto di produzione, utilizzo e immissione sul mercato di alimenti sintetici per gli operatori del settore alimentare (OSA) e dei mangimi. Obiettivo indicato dal legislatore quello di assicurare un livello massimo di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare italiano, come insieme di prodotti che assumono una rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Sanzioni

La violazione del divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila euro ad un massimo pari al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, nonché la confisca del prodotto illecito. L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni.

Monitoraggio

Il monitoraggio delle attività connesse all’attuazione delle misure previste dalla proposta di legge, sarà effettuato nell’ambito delle attività di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del ministero della Salute. I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono le autorità competenti per i controlli ed in particolare: i nuclei di antisofisticazione (NAS), il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell’ospettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del ministero dell’Agricoltura nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto e Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.

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